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D.P.C.M. 07/09/2001 n. 395- Il Decreto ministeriale 8 maggio 1989 reca: "Limitazione dell'emissione nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.". -L'art. 3, comma 2, del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, recita: "2. Con Decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonchè i valori minimi e massimi di emissione b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa del presente Decreto.". Art. 5. Tenore massimo di zolfo nel gasolio 1. Il tenore massimo di zolfo nei gasoli, inclusi quelli marini, non può superare a) lo 0.20 per cento in massa a partire dalla data di entrata in vigore del presente Decreto b) lo 0.10 per cento in massa a partire dal 1 gennaio 2008. Art. 6. Prescrizioni per zone particolari 1. Le regioni, qualora, nell'ambito dei piani e programmi di cui all'articolo 8, comma 3, del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, individuino come misura necessaria per il conseguimento degli obbiettivi dei piani stessi la riduzione delle emissioni di biossido di zolfo e di materiale particolato prodotte dagli impianti di combustione dei natanti in sosta nei porti ubicati nelle zone o agglomerati di cui all'articolo 8, comma 1, dello stesso De- creto legislativo, possono richiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la fissazione di particolari specifiche tecniche per i combustibili di cui ai precedenti articoli 2, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettera c), utilizzati dai natanti nei periodi di sosta in porto. In tal caso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede a norma dell'articolo 2, comma 2, della Legge 8 luglio 1986, n. 349. Note all'art. 6: -Il Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 reca: "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente". L'art. 8, comma 3, recita: "3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano o un programma per il raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). Nelle zone e negli agglomerati in cui il livello di più inquinanti supera i valori limite, le regioni predispongono un piano integrato per tutti gli inquinanti in questione.". - Per l'art. 2, comma 2, della Legge n. 349 del 1986 vedi note alle premesse. Art. 7. Mutamenti nell'approvvigionamento di combustibili 1. Con Decreto emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive e con il Ministero della sanità, previa autorizzazione resa dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 1999/32/CE del 26 aprile 1999, possono essere stabiliti valori limite massimi per il contenuto di zolfo negli oli combustibili pesanti o nel gasolio, incluso quello marino, più elevati rispetto a quelli fissati nei precedenti articoli 4 e 5 qualora, a causa di un mutamento improvviso nell'approvvigionamento del petrolio greggio, di prodotti petroliferi o di altri idrocarburi, non sia possibile rispettare l'applicazione dei predetti valori limite massimi del tenore di zolfo. Note all'art. 7: - Per la direttiva 1999/32/CE vedi note alle premesse. L'articolo 5 recita: "Art. 5 (Mutamenti nell'approvvigionamento di combustibili). - Qualora un mutamento improvviso nell'approvvigionamento di greggio, di prodotti petroliferi, o di altri idrocarburi renda difficile per uno Stato membro l'applicazione dei limiti massimi del tenore di zolfo di cui agli articoli 3 e 4, detto Stato membro ne informa la Commissione. La Commissione può autorizzare l'applicazione di un limite più elevato sul territorio di detto Stato membro, per un periodo non superiore a sei mesi e notifica la sua decisione al Consiglio e agli Stati membri. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio, entro un mese, la decisione della Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione differente entro due mesi. Art. 8. Campionamento e analisi 1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, i controlli sul tenore di zolfo nell'olio combustibile pesante, nel gasolio e nel gasolio marino immessi sul mercato sono effettuati dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte dirette, a partire dal 1 gennaio 2001, sulle partite prodotte in Italia e su quelle importate. Il campionamento è effettuato con una frequenza sufficiente e secondo modalità che assicurino la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile esaminato. 2. Il metodo di riferimento per la determinazione del tenore di zolfo nell'olio combustibile pesante e nel gasolio marino è quello definito dai metodi ISO 8754 - edizione 1992 - e EN ISO 14596 - edizione 1998. 3. Il metodo di riferimento per la determinazione del tenore di zolfo nel gasolio è quello definito dai metodi EN 24260 - edizione 1987, ISO 8754 - edizione 1992 - e EN ISO 14596 - edizione 1998. 4. Per l'arbitrato è utilizzato il metodo EN ISO 14596 -edizione 1998. L'interpretazione statistica dei risultati della verifica del tenore di zolfo dei gasoli è effettuata secondo la norma ISO 4259 - edizione 1992. Art. 9. Relazione alla Commissione europea 1. Le raffinerie ed i depositi fiscali inviano annualmente, entro il 31 marzo, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici informazioni sui quantitativi di oli combustibili pesanti e di gasolio, incluso il gasolio marino, prodotti o importati, nonchè sul relativo tenore di zolfo. Le prime informazioni relative al 2001 sono inviate entro il 31 marzo 2002. I gestori degli impianti di cui all'articolo 4, comma 2, inviano annualmente, entro il 31 marzo, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici le informazioni inerenti i quantitativi ed il tenore di zolfo degli oli combustibili pesanti utilizzati. Le prime informazioni relative al 2001 sono inviate entro il 31 marzo 2002. 2. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, sulla base dei risultati dei controlli di cui all'articolo 8, comma 1, e delle informazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione sul tenore di zolfo dei combustibili liquidi disciplinati dal presente Decreto e utilizzati nell'anno civile precedente, nonchè sulle deroghe di cui all'articolo 4, comma 2. La prima relazione relativa al 2001 è trasmessa entro il 31 maggio 2002. 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio inoltra alla Commissione europea, entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dal 2002, la relazione di cui al comma 3. Art. 10. Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto è abrogato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1995, recante recepimento della direttiva 93/12/CEE relativa al tenore di zolfo in taluni combustibili liquidi. Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 settembre 2001 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il Ministro della salute Sirchia Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2001 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 245 |
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